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Statuto

Statuto

STATUTO 2019

DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO CERITE

 

Art. 1  Costituzione

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Gruppo Archeologico del Territorio Cerite – ODV, qui di seguito denominato con l’acronimo“GATC”.

  1. Il GATC si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di salvaguardia dei siti e dei beni archeologici del patrimonio culturale e storico – archeologico italiano ed in particolare del comprensorio Cerite.

Adotta la qualifica e l’acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. Il GATC è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

                                                                  Art. 2 Sede

 1. Il GATC ha sede attualmente presso il Museo Civico di S. Marinella ubicato nel Castello di Santa Severa, via Aurelia Km 52,5- 00058, Comune di Santa Marinella (Roma).

  1. Con delibera del Consiglio Direttivo la Sede legale potrà essere individuata e trasferita, senza necessità di modifica statutaria.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite Sedi operative del GATC in Italia e all’estero.

 Art. 3 Durata

La durata del GATC è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e le attività del GATC si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si ispirano al pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Il GATC è apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro diretto o indiretto, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Soci, elettività e gratuità delle cariche sociali con l’eccezione di rimborsi spese per servizi preventivamente autorizzati.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il GATC svolge le attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni volontarie dei Soci per:

  1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
  2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
  3. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
  4. Attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  5. Il GATC opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di natura archeologica, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali. In particolare persegue lo scopo di individuare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali (storiciarcheologici, architettonici e ambientali)

Per conseguire tali obiettivi  si impegna a :

  1. assicurare la valorizzazione e fruizione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e custodia;
  2. partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale e ambientale del comprensorio cerite;
  3. favorire, promuovere ed organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei beni culturali ed ambientali;
  4. promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilevi e quant’altro attiene i beni culturali ed ambientali;
  5. promuovere la conoscenza e divulgazione da parte dei cittadini dei beni culturali ed ambientali oggetto dell’attività del GATC tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.

Il GATC può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

Il GATC può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il GATC svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5  Soci

  1. Al GATC possono aderire tutte le persone che condividano “ in modo espresso” gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano collaborare alle attività del GATC con la loro opera, competenza e conoscenze.

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

L’iscrizione al GATC è subordinata all’accettazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento, nonché all’intero versamento della quota sociale.

  1. Sono membri del GATC coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Direttivi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le    finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci.

  1. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  2. La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
  3. Il GATC si riserva la facoltà, su proposta del Consiglio Direttivo, di nominare “Soci Onorari” i soggetti che nell’ambito dell’Associazione hanno acquisito particolari meriti.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali Diritti e Doveri nei confronti del GATC.

In particolare i Soci:

  1. non possono essere ammessi all’Associazione per un periodo determinato, fatta salva la facoltà di ciascun di recedere dal GATC in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta;
  2. hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto delle attività svolte dal GATC, di partecipare alle Assemblee con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota sociale, in proprio e per delega, nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali ed altri eventi;
  3. hanno diritto di presentare la propria candidatura nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;
  4. hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del GATC e di versare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
  5. svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del GATC, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata;
  6. rinunciano al premio di rinvenimento di reperti archeologici derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigente in materia;
  7. non possono stipulare con Il GATC alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo;
  8. possono ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di materiali e attrezzature, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non hanno comunque diritto a rimborsi spese di tipo forfettario;.
  9. devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie derivanti dallo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 Art. 7 Perdita della qualità di Socio

 La qualità di Socio  si perde per:

  1. Decesso. Dimissioni: ogni associato può recedere dal GATC in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota Sociale per l’anno in corso.
  2. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento  della quota Sociale.
  3. Espulsione: qualora l’Associato compia atti in violazione di quanto previsto dalle norme statuarie (Statuto ed eventuale Regolamento esplicativo dello stesso) e dalle delibere approvate dagli organi Sociali, e qualora evidenzi (a voce e/o per iscritto) un comportamento lesivo dell’immagine del GATC e dei singoli Soci, o comportamenti che influiscono negativamente sul rapporto di serena e laboriosa armonia tra Soci.
  4. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probi Viri,  delibera il provvedimento di espulsione, previa contestazione, per iscritto,  degli addebiti e sentito il Socio interessato, se richiesto dallo stesso.
  5. Il  provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato  con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al parere dell’Assemblea. In tal caso il Presidente del GATC dovrà convocare l’Assemblea fissandone la data entro i quindici giorni successivi.

 Art. 8  Organi del GATC

 Gli organi del GATC sono:

  1. Assemblea dei Soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente;
  4. Collegio dei Probi Viri;
  5. Organo di Controllo (Collegio dei Revisori eventuale).utte le cariche ve sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per i Soci, che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9  Composizione e attribuzioni dell’Assemblea deiSoci

 L’Assemblea è il massimo organo deliberante del GATC.

Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i Soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota Sociale annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da Soci impossibilitati ad intervenire di persona.

In particolare l’Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali del GATC;
  2. individuare eventuali attività diverse da quelle proprie del GATC, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul Rendiconto e sul Preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e  fissare il numero degli “eventuali” Organi di controllo (Probi Viri e Collegio dei Revisori);
  5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del Socio interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  8. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. In particolare deliberare sulle modifiche da apportare  allo Statuto e in merito allo  scioglimento, la   trasformazione, la fusione o la scissione del GATC stesso.
  9. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci  e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i Soci.

Quella ordinaria deve essere convocata, dal Presidente, almeno una volta l’anno (in sede ordinaria), entro il 30 aprile, per l’approvazione del Rendiconto consuntivo e preventivo (qualora previsto) e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Può essere altresì convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta “motivata” almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere all’invio ai Soci  della  convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e tenere l’Assemblea entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata per l’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto e/o per eventi straordinari.

La convocazione dell’Assemblea, riunita in sessione ordinaria o straordinaria,  deve essere effettuata mediante comunicazione (per e-mail, messaggi ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto recapito entro il predetto termine)  da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti in agenda.

In particolare:

l’Assemblea ordinaria ha il compito di :
a. delineare gli indirizzi generali delle attività del GATC;

b.approvare il rendiconto consuntivo e quello preventivo del GATC;

c.ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

l’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a deliberare sulle modifiche dello statuto del GATC;
b. deliberare sullo scioglimento del GATC stesso.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del GATC e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina- seduta stante – il proprio Presidente.

  1. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario del GATC o in caso di suo assenza da Socio presente nominato dall’Assemblea.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto del Socio a partecipare all’Assemblea.
  3. L’Assemblea, convocata in seduta ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà più uno dei Soci.
  4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.
  6. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
  7. L’Assemblea,convocata in seduta straordinaria, è convocata per deliberare modifiche “statutarie” del GATC. In tal caso, per essere valida, è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci e le sue deliberazioni valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti in proprio o per delega scritta.
  8. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del GATC e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario del GATC e controfirmato dal Presidente.
  10. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee su richiesta verbale o scritta (nel caso che la residenza del richiedente non coincida con la sede del GATC).

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del GATC.

E eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i Soci.

  1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. In assenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando al loro posto il Socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se i Consiglieri assenti sono in numero superiore alla metà di quelli previsti, il Presidente deve convocare l’Assemblea Ordinaria per nuove elezioni.

  Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

  1. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del GATC o nel caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà più uno) e dovranno risultare dal verbale della riunione compilato dal Segretario e sottoscritte dal Presidente.
  4. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

   Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali stabilite dall’Assemblea;

  1. nominare tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire il Segretario e/o il Tesoriere e non siano reperibili tali incarichi nei consiglieri eletti, il CD potrà reperire tali incarichi tra i soci iscritti al GATC da almeno un anno.
  2. promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  6. deliberare circa l’accettazione delle domande relative all’ammissione sei soci o all’espulsione degli stessi;
  7. di stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
  8. deliberare l’assunzione eventuale di personale dipendente;
  9. curare i rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
  10. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
  11. redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  12. indire adunanze, convegni, ecc.;
  13. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  14. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei Soci;
  15. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a Soci e soggetti che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione.;
  16. istituire sedi e settori operativi nominando i relativi responsabili con potere di revoca.

 

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale del GATC di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo:

  1. é eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
  2. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del GATC e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi con l’ausilio del tesoriere;
  4. compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie quali incassi da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone  quietanza ed effettua pagamenti  dovuti per prestazioni esterne richieste;
  5. per le operazioni bancarie può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo in caso di assenza prolungata di quest’ultimo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

 Art. 16 Vice Presidente. Segretario. Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuzioni

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

           In particolare  al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione sugli appositi registri;
  2. il tempestivo inoltro delle convocazioni delle ’Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  3. l’aggiornamento dell’elenco dei Soci e la riscossione delle quote sociali (con rilascio della dovuta ricevuta e consegna del bollino annuale);
  4. la tenuta a giorno dei libri dei Soci (vedasi art. 19).

            Il Tesoriere:

  1. esplica attività di consulenza e concorso a favore del Presidente per quanto attiene la  gestione del  settore amministrativo;
  2. mantiene a giorno i libri contabili;
  3. predispone il Rendiconto Consuntivo e il Preventivo del GATC.

Art. 17 Il Collegio dei Probiviri

E‘ eletto dall’Assemblea dei Soci e dovrà essere costituito da  tre  membri effettivi e due supplenti e durare in carica per 3 anni. I suoi membri  sono rieleggibili e devono essere scelti fra persone appartenenti all’Associazione.

Nella riunione di insediamento, elegge al suo interno il proprio Presidente.

Nell’espletamento dei propri compiti il Collegio:

1. si riunisce ogni qualvolta lo convochi il Consiglio Direttivo, per decidere su una richiesta di radiazione di un socio, o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole composizione ai sensi dello Statuto, sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo;

2. può avvalersi di esperti esterni all’Associazione;

3.costituisce la Commissione Elettorale.

Nel caso di candidatura a Presidente, membro del Direttivo o Revisore dei Conti da parte di un membro del Collegio dei Probiviri, tale candidatura sarà ritenuta incompatibile e quindi il candidato dovrà dimettersi dalla Commissione elettorale e dovrà essere rimpiazzato da un membro supplente.

Nel caso non ce ne fosse un numero sufficiente al rimpiazzo si dovrà indire una Assemblea per nominare una commissione elettorale. Non presenta incompatibilità invece se un membro del Collegio dei Probiviri ripresenta la sua candidatura, ma non potrà farlo per più di due mandati.

Nell’ipotesi dell’ insorgere di una controversia tra un socio ed un Proboviro, il Proboviro in questione dovrà essere rimpiazzato da un membro supplente, limitatamente alla trattazione e risoluzione della controversia.

 Art. 18 Organi di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori

(al momento non previsto dal presente Statuto del GATC).

Qualora previsto,  dovrà essere costituito da  tre  membri effettivi e due supplenti  (Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell’apposito registro) e durare in carica per 3 anni.

I suoi membri  sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee al Gruppo in virtù della loro competenza professionale.

Il collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Nell’espletamento dei propri compiti il Collegio:

1.vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta  amministrazione;

2.vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3.esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

5.può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 Art. 19 Libri sociali

 Il GATC deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, e per esso dal Segretario, i seguenti libri:

  1. libro dei Soci;
  2. libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associati

 Art.20 Risorse economiche

Le entrate del GATC sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  1. quote Sociali annuali; eventuali proventi derivanti da attività Sociali (manifestazioni e iniziative);
  2. erogazioni liberali di Soci e terzi;
  3. donazioni e contributi per pubblicazioni, visite culturali ed escursioni in località d’interesse storico archeologico, lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  5. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  7. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  8. cinque x mille

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione tra dirigenti,  Soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Il patrimonio del GATC, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  Art. 21 Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto e il Preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, da cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.

3.Dal Rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi del GATC.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione del GATC è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.

  1. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
  2. In caso di scioglimento del GATC, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

  Art. 23 Disposizioni generali

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

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Stesura del 21 giugno 2019  approvata dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria

Il Segretario Pierluigi Saladini

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Regolamento generale
(integrativo dello statuto con le modifiche agli artt. 5, 29 e 36 deliberate dall’Assemblea Ordinaria del 16 marzo 2019)

Premessa

Il presente regolamento è redatto in funzione della “legge quadro sul volontariato” (L. 11/8/91 n° 266 pubblicata sulla G.U. n° 196 del 22/8/91 vedi D.Lgs. 4/12/97 n° 460 e sue succ. variazioni per meglio definire l’attività dell’associazione, nei punti non precisati dallo statuto.

Soci

Articolo 1

Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda di ammissione alla Sede del Gruppo e devono pagare la tassa di iscrizione o la quota. Se minorenni la domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Ai soci è consentito di aderire ad altre associazioni purchè non in contrasto con le normative statutarie.

L’importo della quota d’iscrizione, delle quote periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.
Ai soli fini dell’applicazione della quota sociale, i Soci si dividono in Ordinari, Familiari e Studenti. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale; i Soci Familiari e Studenti possono essere agevolati economicamente con una riduzione della quota sociale, la qualifica di Socio Familiare è alternativa a quella di Socio Studente. Per Soci Familiari si intendono i conviventi con un Socio Ordinario; per i Soci Studenti si intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età.

Ciascun socio è personalmente responsabile dell’uso degli arredi, attrezzi e di quant’altro appartenga all’Associazione o che l’Associazione metta a disposizione per la realizzazione degli scopi sociali. Un Socio non può condurre azioni di ricerca archeologica territoriale a nome dell’Associazione senza prima averne ricevuto autorizzazione scritta dal Presidente o da persona delegata. In caso di scoperta fortuita il Socio è obbligato a darne comunicazione all’autorità competente nei modi previsti dalla Legge, qualificandosi come appartenente all’Associazione, nonché alla Segreteria del Gruppo.

Articolo 2

Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali, purché maggiorenni, e non sospesi per morosità o per gravi motivi, deliberati dal CD, hanno diritto di voto alle assemblee sia ordinarie che straordinarie e hanno diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali.

I Soci hanno diritto di:
– ricevere all’atto dell’iscrizione copia dello Statuto e del Regolamento
– ricevere la tessera sociale
– partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione
– votare in Assemblea secondo le modalità previste nel presente Regolamento
– eleggere organi sociali, se maggiorenni e secondo i modi previsti dal presente Regolamento
– rivestire cariche sociali se maggiorenni e secondo i modi previsti dal presente Regolamento
– ricevere l’organo ufficiale di stampa l’Aruspice in ragione di almeno una copia per nucleo familiare.

I Soci hanno il dovere di:
– rispettare lo Statuto e Regolamento dell’Associazione
– versare annualmente le quote sociali
– rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigente in materia
– osservare le direttive impartite dagli organi sociali
– rinunciare in favore del GATC a tutti i diritti connessi all’attività professionale prestata, a titolo di volontariato, nell’ambito associativo con esclusione del diritto di riconoscimento della paternità intellettuale.

Articolo 3

Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio maggiorenne. I soci che non hanno diritto di voto non possono rappresentare nessun socio. I soci minorenni possono venir rappresentati da chi esercita la patria potestà; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono venir rappresentati dalla stessa persona che esercita la patria potestà su di loro; la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne. Le deleghe devono venir consegnate all’inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.

Articolo 4

Possono essere nominati altresì, con delibera assembleare, soci onorari su proposta del CD. I soci onorari hanno diritto di voto in seno alle assemblee e al rinnovo delle cariche sociali. I soci onorari, qualora dovessero accedere a cariche sociali (Presidenza, Consiglio Direttivo, Revisori dei conti o Probiviri) sono obbligati a corrispondere la quota sociale all’atto della candidatura.

Articolo 5

I soci, per avere diritto di voto nelle elezioni delle cariche sociali, devono essere iscritti sia nell’anno in corso sia nell’anno precedente le elezioni, indipendentemente dal numero dei mesi maturati.
Nelle elezioni delle cariche sociali il voto può essere espresso per delega ma è concessa una sola delega per socio votante.

Assemblea ordinaria

Articolo 6

In caso di votazione per scrutinio segreto, l’Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e di riferire alla stessa.

Articolo 7

Chi intenda porre la propria candidatura per l’elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dalle elezioni. Il CD dovrà allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche.
Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al CD almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell’Assemblea.

Articolo 8

Nel caso in cui un’Assemblea debba deliberare sull’accettazione di un ricorso da parte di un socio radiato, dopo aver ascoltato la relazione da parte del Presidente del CD, o di un Consigliere da lui delegato, nonché la difesa direttamente da parte del(dei) socio(i) radiato(i) (non sono ammessi difensori), decide in Camera di Consiglio previo allontanamento sia degli Organi che hanno richiesto/provveduto alla radiazione che del(dei) socio(i) radiato(i).

Consiglio direttivo

Articolo 9

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il CD, nella sua prima riunione dopo le elezioni delle cariche sociali, dovrà nominare tra i suoi membri il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Tali cariche non possono essere accorpate in una unica persona ma devono restare distinte. Il CD può proporre alla deliberazione assembleare la carica di Presidente onorario al socio particolarmente meritevole. Il socio di questa carica onorifica può intervenire in CD ma non ha diritto di voto.

Articolo 10

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al trimestre e ad esso possono parteciparvi esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’associazione. Le suddette persone estranee non possono essere presenti al momento del voto.

La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 11

Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente. In caso di assenza del segretario il Presidente nomina un segretario tra gli intervenuti.

Articolo 12

Alle riunioni del Consiglio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Articolo 13

Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, ha facoltà di decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro lo firma e lo fa firmare dal Presidente (della riunione).

Articolo 14

Ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida da parte del Consiglio Direttivo, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. In tal caso il Consiglio convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché ratifichi la nomina di un nuovo Consigliere che sarà il primo dei non eletti nell’ultima votazione.

Articolo 15

Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega. Quest’ultima, firmata, deve essere consegnata, all’inizio delle riunioni, al Presidente e controfirmata dallo stesso.

Articolo 16

Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, senza la possibilità di ricorso ad altro organo interno.
Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei soci, la competenza spetta esclusivamente al Collegio dei Probiviri convocato su richiesta del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle Relazioni del Collegio Sindacale (Revisori) prima che siano presentate all’Assemblea.

Segretario del Consiglio Direttivo

Articolo 18

Si occupa del disbrigo delle faccende amministrative; in particolare:
– provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
– adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
– redige e conserva i verbali delle Assemblee;
– è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

Articolo 19

Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venire aiutato nei suoi compiti da soci volontari.

Tesoriere

Articolo 20

Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti.

Cassiere

Articolo 21

Si occupa della cassa.
La carica può essere assunta sia dal Tesoriere sia dal Segretario o da un terzo (Socio) competente su esplicito mandato del Consiglio Direttivo.

Collegio sindacale e probiviri

Articolo 22

L’assemblea, in forza del contenuto degli art. 21 e 22 dello statuto, può deliberare di rinunciare al Collegio dei Revisori dei Conti e/o al Collegio dei Probiviri, ma nel caso questi fossero esistenti, gli stessi resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato, salvo rinuncia unanime scritta dell’intero Collegio.

Collegio sindacale (Revisori dei conti)

Articolo 23

Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo convochi il Presidente del Collegio o ne faccia richiesta almeno un Sindaco effettivo. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre il Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi per controllare la cassa, i documenti contabili e la contabilità.
Deve inoltre riunirsi per controllare i Rendiconti annuali e per redigere la Relazione per l’Assemblea. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Collegio è comunque valido quando siano presenti tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 24

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio in carica eletto tra i Sindaci coadiuvato da un altro Sindaco effettivo con le funzioni di Segretario, quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente del Collegio.

Articolo 25

Alle riunioni del Collegio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Articolo 26

Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. Al Sindaco effettivo radiato o dimissionario subentra automaticamente il Sindaco supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun Sindaco supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Sindaco.

Articolo 27

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno due Sindaci effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione).

Articolo 28

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Collegio dei probiviri

 Articolo 29

Il Collegio dei Probi Viri, nella riunione di insediamento elegge al suo interno il Proprio Presidente.

Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo convochi il Consiglio Direttivo, per decidere su una richiesta di radiazione di un socio, o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole composizione ai sensi dello Statuto sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.

La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio può avvalersi di esperti esterni all’Associazione.

Articolo 30

Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da un altro Probiviro effettivo con le funzioni di Segretario; quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Articolo 31

Alle riunioni del Collegio tutti i membri effettivi hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.

Articolo 32

Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico.
Al Probiviro effettivo radiato o dimissionario subentra automaticamente il Probiviro supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun Probiviro supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Probiviro.

Articolo 33

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente      (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni verranno prese, in Camera di Consiglio, mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione). La decisione viene comunicata immediatamente e direttamente agli interessati.

Articolo 34

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Articolo 35

Nel caso di approvazione da parte dell’assemblea di una commissione elettorale e in assenza del Collegio dei Probiviri, l’assemblea stessa dovrà provvedere seduta stante alla nomina della commissione elettorale (3 membri) che, in collaborazione con il C.D.- dovrà nel termine di 45 giorni provvedere alle candidature, alle elezioni e alla ratifica delle stesse con opportuna assemblea. Nel caso di esistenza del Collegio dei Probiviri sarà quest’ultimo a svolgere il compito di commissione elettorale come previsto dall’art. 21 dello statuto, sempre nel termine di 45 giorni, assemblea di ratifica compresa.

Articolo 36

Nel caso di candidatura a Presidente, membro del Direttivo o Revisore dei Conti da parte di un membro del Collegio dei Probiviri, tale candidatura sarà ritenuta incompatibile e quindi il candidato dovrà dimettersi dalla commissione elettorale e dovrà essere rimpiazzato da un membro supplente. Nel caso non ce ne fosse un numero sufficiente al rimpiazzo si dovrà indire una assemblea per nominare una commissione elettorale.
Non presenta incompatibilità invece se un membro del Collegio dei Probiviri ripresenta la sua candidatura, ma non potrà farlo per più di due mandati come previsto dall’art. 21 dello statuto.

Nell’ipotesi che dovesse insorgere una controversia tra un Socio ed un Probiviro, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Probiviro in questione dovrà essere rimpiazzato da un membro supplente, limitatamente alla trattazione e risoluzione della controversia.

Articolo 37

L’attività dell’Associazione è articolata in unità denominate settori.

Il settore che per propria natura costituisce un’entità non necessariamente permanente, è finalizzato al conseguimento degli obiettivi fissati da un progetto.
La nascita di un settore è decisa, su parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente che ne nomina il responsabile e fissa i limiti entro i quali si definisce l’attività.

Il settore è retto da un Caposettore nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Caposettore è tenuto a:
– organizzare con regolarità le attività di studio e ricerca,
– organizzare le riunioni di settore con cadenza regolare,
– presentare al Consiglio Direttivo i programmi di attività e i resoconti conclusivi rispettivamente all’inizio ed alla fine di ogni anno sociale.
– La rimozione di un Caposettore può essere decisa dal Presidente in presenza di:
– richiesta presentata da almeno 4/5 dei componenti il settore,
– mancato adempimento dei compiti previsti,
– mancato rispetto delle norme statutarie e di regolamento del GATC.

Uffici

Articolo 38

Il Consiglio Direttivo può istituire appositi Uffici affidati a responsabili nominati dal Presidente.

Formalità

Articolo 39

All’atto della nomina, il Presidente, i membri del CD, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza. A norma dell’ art. 2382 del C.C. costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
A norma dell’art. 2399 del C.C. costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza per i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti, oltre a quelle summenzionate all’art. 2382 del C.C., rapporti di matrimonio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori, nonché rapporti di lavoro subordinato con l’associazione.
Si precisa che per parente s’intende un consanguineo (nonno/a, padre, madre, figlio/a, ecc.); per affine si intende un parente della moglie o marito (suocero/a, genero, nuora, ecc.)

Articolo 40

Tutte le delibere prese in CD devono essere formalizzate e comunicate per iscritto alla segreteria, al Tesoriere, ai Consiglieri assenti ed ai Revisori dei Conti.

Articolo 41

Tutti i pagamenti a terzi o rimborsi spese ai soci dovranno essere autorizzati per iscritto dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o dal tesoriere. Tale autorizzazione può essere apposta direttamente sulla fattura, ricevuta fiscale o nota spese presentate.

Modifica del regolamento

Articolo 42

Su istanza scritta del 5% dei Soci presentata al Presidente può essere richiesta una proposta di modifica al regolamento da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea.

Il Segretario

Pierluigi Saladini                                                                                                                  Il Presidente    

                                                                                                                                              Paolo Marini       

 

GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite – www.archeogatc.it

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