Articolo 1
E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata "GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO CERITE" (in breve G. A.T. Cerite) ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in
Cerveteri (Rm), vicolo Sollazzi, 5 c/o Studio Ge.Da.Co. e potrà
istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città
d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata
entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi
o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione
vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento
della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 4
“G.A.T. Cerite” è un'Associazione
di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera
esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività
e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non
occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione
di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di
iniziative socio-educative e culturali. In particolare ho lo
scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il
patrimonio dei beni culturali ed ambientali (archeologici,
architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici,
librari, demo-etno antropologici e geologici) in collaborazione
con autorità preposte.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel
rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato
l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare
si propone di:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi
riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni
culturali ed ambientali;
b) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere
l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi
allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei beni
culturali ed ambientali;
c) assicurare la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali,
monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche
attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte
dell’Associazione;
d) gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni,
mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni
per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla
conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimoni
culturale;
e) partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture
pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per
la salvaguardia del patrimoni culturale;
f) favorire, promuovere ed organizzare iniziative di turismo
sociale e giovanile nel campo dei beni culturali ed ambientali;
g) promuovere la compilazione, la pubblicazione, l’edizione e
la diffusione, anche per conto terzi, di riviste e notiziari, di
guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di
supporti informatici, prodotti multimediali, di carte geografiche,
di fotografie e di disegni, di rilevi e quant’altro riguardante i
beni culturali ed ambientali;
h) promuovere ed organizzare attività di formazione culturale e
professionale per gli associati nell’ambito dei beni culturali ed
ambientali;
i) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed
addestramento professionali nell’ambito dei beni culturali ed
ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed
enti pubblici e privati;
j) promuovere la fruizione da parte dei cittadini dei beni
culturali ed ambientali oggetto dell’attività dell’associazione
tramite mostre, esposizione, convegni e conferenze;
k) gestire per conto terzi attività di carattere sociale,
culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti
locali, fabbriche, istituti, università, atta ad agevolare lo
studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
l) favorire e promuovere nel mondo della scuola attività
didattiche e sensibilizzazione nel campo dei beni culturali ed
ambientali;
m) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul
territorio;
n) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far
crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio
soggettivo e sociale.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli
Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi
scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione
economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore
raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento
e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste
dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per
il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche
sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante
inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di
motivazione il Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’associazione
è subordinata all’accettazione del presente statuto e dell’eventuale
regolamento, nonché all’intero versamento della quota sociale.
I Soci possono essere:
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato
l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione
insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno
ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera
nel ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando
una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che
abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori,
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in
denaro o in natura.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie
e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che
nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi
dell'Associazione. i Soci hanno diritto di partecipare a tutte le
iniziative promosse dall’Associazione e di contribuire, con pensiero
o come attività, alla realizzazione degli scopi sociali.
Nello spirito animatore dell’Associazione, di valorizzazione ideale
e morale del patrimonio dei beni culturali ed ambientali, i Soci
liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante
dall’applicazione delle disposizioni di legge vigente in materia.
Tutti i soci impegnati in attività di volontariato devono essere
coperti da assicurazione stipulata dall’Associazione.
I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore
dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo
di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene
su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato
versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale
recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il
pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa
contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se
possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto
a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere
all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e
non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali
l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento
dell'Associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati,
diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche
di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive
modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati
non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) i Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento
della carica.
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla
legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito:
a) di delineare gli indirizzi generali delle attività
dell’Associazione;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo
dell'Associazione;
c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita
dal Consiglio Direttivo;
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
d) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
Articolo 11
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché
nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese
di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto
dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno
un decimo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da
persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione
raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno
otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione
dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la
sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a
mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere
specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora
successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea,
in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della
maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di
almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole
del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in
sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da
un presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario
dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona,
nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati
dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente
che è eletto direttamente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il
Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei
componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive
generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa
volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i
provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali
stabilite dall'Assemblea;
b) promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi
sociali, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone
la spesa;
c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
d) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
e) deliberare circa l'accettazione delle domande relative
all'ammissione dei Soci o all’espulsione degli stessi;
f) di stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
g) deliberare l'assunzione eventuale di personale dipendente;
h) curare i rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e
privati.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo
svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro
lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente,
il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un
apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente
Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della
vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione
all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e
sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il
Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che
sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà,
il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni
qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano
richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle
riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il
Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera
raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica
e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,
in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di
quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento
da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di
tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio
dell'Associazione.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e
del registro dei Volontari, è responsabile della redazione e
della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea.
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni.
La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei
confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti
i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio
Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a
riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali
poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di
straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità
ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture
dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi
altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal
Vicepresidente.
Articolo 21
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio
di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica due anni,
e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Probiviri, secondo modalità da stabilirsi in un
apposito regolamento interno, ha funzioni di carattere disciplinare,
ha il compito, della vigilanza sulle attività dell'Associazione e
la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli
associati. Inoltre si pronuncia insindacabilmente
sull’interpretazione dello Statuto e dell’eventuale regolamento.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Il Collegio dei Probiviri svolge la funzione di commissione
elettorale. La carica di membro del Collegio è incompatibile
con altre cariche associative.
Articolo 22
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.
Il presente regolamento è redatto in funzione della “legge quadro sul volontariato” (L. 11/8/91 n° 266 pubblicata sulla G.U. n° 196 del 22/8/91 vedi D.Lgs. 4/12/97 n° 460 e sue succ. variazioni per meglio definire l’attività dell’associazione, nei punti non precisati dallo statuto.
Articolo 1
Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda
di ammissione alla Sede del Gruppo e devono pagare la tassa di
iscrizione o la quota. Se minorenni la domanda deve essere
controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Ai soci è consentito di aderire ad altre associazioni
purchè non in contrasto con le normative statutarie.
L’importo della quota d’iscrizione, delle quote
periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Ai soli fini dell’applicazione della quota sociale, i Soci
si dividono in Ordinari, Familiari e Studenti. I Soci Ordinari sono
tenuti al pagamento per intero della quota sociale; i Soci Familiari
e Studenti possono essere agevolati economicamente con una riduzione
della quota sociale, la qualifica di Socio Familiare è
alternativa a quella di Socio Studente. Per Soci Familiari si
intendono i conviventi con un Socio Ordinario; per i Soci Studenti si
intendono coloro che, oltre a seguire un percorso formativo
scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età.
Ciascun socio è personalmente responsabile dell’uso degli arredi, attrezzi e di quant’altro appartenga all’Associazione o che l’Associazione metta a disposizione per la realizzazione degli scopi sociali. Un Socio non può condurre azioni di ricerca archeologica territoriale a nome dell’Associazione senza prima averne ricevuto autorizzazione scritta dal Presidente o da persona delegata. In caso di scoperta fortuita il Socio è obbligato a darne comunicazione all’autorità competente nei modi previsti dalla Legge, qualificandosi come appartenente all’Associazione, nonché alla Segreteria del Gruppo.
Articolo 2
Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote sociali, purché maggiorenni, e non sospesi per morosità o per gravi motivi, deliberati dal CD, hanno diritto di voto alle assemblee sia ordinarie che straordinarie e hanno diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali.
I Soci hanno diritto di:
- ricevere all’atto dell’iscrizione copia dello Statuto
e del Regolamento
- ricevere la tessera sociale
- partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione
- votare in Assemblea secondo le modalità previste nel
presente Regolamento
- eleggere organi sociali, se maggiorenni e secondo i modi previsti
dal presente Regolamento
- rivestire cariche sociali se maggiorenni e secondo i modi previsti
dal presente Regolamento
- ricevere l’organo ufficiale di stampa l’Aruspice in
ragione di almeno una copia per nucleo familiare.
I Soci hanno il dovere di:
- rispettare lo Statuto e Regolamento dell’Associazione
- versare annualmente le quote sociali
- rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione
delle disposizioni di legge vigente in materia
- osservare le direttive impartite dagli organi sociali
- rinunciare in favore del GATC a tutti i diritti connessi
all’attività professionale prestata, a titolo di
volontariato, nell’ambito associativo con esclusione del
diritto di riconoscimento della paternità intellettuale.
Articolo 3
Ogni socio avente diritto al voto non può
rappresentare per delega scritta più di un altro socio
maggiorenne. I soci che non hanno diritto di voto non possono
rappresentare nessun socio. I soci minorenni possono venir
rappresentati da chi esercita la patria potestà; in questo
caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono venir
rappresentati dalla stessa persona che esercita la patria potestà
su di loro; la stessa persona può rappresentare, oltre ai
minori, un socio maggiorenne.
Le deleghe devono venir consegnate all’inizio della riunione
al Presidente della stessa che le controfirma.
Articolo 4
Possono essere nominati altresì, con delibera assembleare, soci onorari su proposta del CD. I soci onorari hanno diritto di voto in seno alle assemblee e al rinnovo delle cariche sociali. I soci onorari, qualora dovessero accedere a cariche sociali (Presidenza, Consiglio Direttivo, Revisori dei conti o Probiviri) sono obbligati a corrispondere la quota sociale all’atto della candidatura.
Articolo 5
I soci, per avere diritto di voto nelle elezioni delle
cariche sociali, devono avere maturato almeno un anno di anzianità
all’interno dell’associazione quindi al momento delle
votazioni il socio deve risultare iscritto almeno da 12 mesi.
Nelle elezioni delle cariche sociali il voto può essere
espresso per delega ma è concessa una sola delega per socio
votante.
Articolo 6
In caso di votazione per scrutinio segreto, l’Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e di riferire alla stessa.
Articolo 7
Chi intenda porre la propria candidatura per
l’elezione ad una carica sociale, dovrà darne
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima
dalle elezioni. Il CD dovrà allegare all’avviso di
convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie
cariche.
Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire
al CD almeno quindici giorni prima della data di convocazione
dell’Assemblea.
Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le
cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature
nel corso dell’Assemblea.
Articolo 8
Nel caso in cui un’Assemblea debba deliberare sull’accettazione di un ricorso da parte di un socio radiato, dopo aver ascoltato la relazione da parte del Presidente del CD, o di un Consigliere da lui delegato, nonché la difesa direttamente da parte del(dei) socio(i) radiato(i) (non sono ammessi difensori), decide in Camera di Consiglio previo allontanamento sia degli Organi che hanno richiesto/provveduto alla radiazione che del(dei) socio(i) radiato(i).
Consiglio direttivo
Articolo 9
Ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il CD, nella sua prima riunione dopo le elezioni delle cariche sociali, dovrà nominare tra i suoi membri il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Tali cariche non possono essere accorpate in una unica persona ma devono restare distinte. Il CD può proporre alla deliberazione assembleare la carica di Presidente onorario al socio particolarmente meritevole. Il socio di questa carica onorifica può intervenire in CD ma non ha diritto di voto.
Articolo 10
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al
trimestre e ad esso possono parteciparvi esclusivamente i membri del
Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti e/o
altre persone, appositamente invitate, anche se estranee
all’associazione. Le suddette persone estranee non possono
essere presenti al momento del voto.
La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire
sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione,
il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti
tutti i Consiglieri.
Articolo 11
Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente. In caso di assenza del segretario il Presidente nomina un segretario tra gli intervenuti.
Articolo 12
Alle riunioni del Consiglio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
Articolo 13
Per la validità della riunione, è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di
mano o per scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo decide a
maggioranza assoluta; in caso di parità, ha facoltà di
decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della
riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il
Segretario riporta il verbale sull’apposito registro lo firma e
lo fa firmare dal Presidente (della riunione).
Articolo 14
Ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida da parte del Consiglio Direttivo, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. In tal caso il Consiglio convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché ratifichi la nomina di un nuovo Consigliere che sarà il primo dei non eletti nell’ultima votazione.
Articolo 15
Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega. Quest’ultima, firmata, deve essere consegnata, all’inizio delle riunioni, al Presidente e controfirmata dallo stesso.
Articolo 16
Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico
dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, senza la
possibilità di ricorso ad altro organo interno.
Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei soci, la
competenza spetta esclusivamente al Collegio dei Probiviri convocato
su richiesta del Consiglio Direttivo.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle Relazioni del Collegio Sindacale (Revisori) prima che siano presentate all’assemblea.
Articolo 18
Si occupa del disbrigo delle faccende
amministrative; in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli
atti d’ufficio.
Articolo 19
Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venire aiutato nei suoi compiti da soci volontari.
Articolo 20
Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti.
Articolo 21
Si occupa della cassa.
La carica può essere assunta sia dal Tesoriere sia dal
Segretario o da un terzo (Socio) competente su esplicito mandato del
Consiglio Direttivo.
Articolo 22
L’assemblea, in forza del contenuto degli art. 21 e 22 dello statuto, può deliberare di rinunciare al Collegio dei Revisori dei Conti e/o al Collegio dei Probiviri, ma nel caso questi fossero esistenti, gli stessi resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato, salvo rinuncia unanime scritta dell’intero Collegio.
Articolo 23
Il Collegio si riunisce ogniqualvolta lo convochi
il Presidente del Collegio o ne faccia richiesta almeno un Sindaco
effettivo. Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto,
a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre il Collegio deve
riunirsi almeno ogni tre mesi per controllare la cassa, i documenti
contabili e la contabilità.
Deve inoltre riunirsi per controllare i Rendiconti annuali e per
redigere la Relazione per l’Assemblea. La convocazione, oltre
che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di
persona. Anche in difetto di convocazione, il Collegio è
comunque valido quando siano presenti tutti i Sindaci effettivi.
Articolo 24
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio in carica eletto tra i Sindaci coadiuvato da un altro Sindaco effettivo con le funzioni di Segretario, quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente del Collegio.
Articolo 25
Alle riunioni del Collegio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
Articolo 26
Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo di procedere alla radiazione dall’incarico. Al Sindaco effettivo radiato o dimissionario subentra automaticamente il Sindaco supplente che in sede di nomina ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun Sindaco supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Sindaco.
Articolo 27
Per la validità della riunione è
richiesta la presenza di almeno due Sindaci effettivi, ivi incluso il
Presidente (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di
mano o per scrutinio segreto. Il Collegio decide a maggioranza
assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di
decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della
riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il
Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma
e lo fa firmare al Presidente (della riunione).
Articolo 28
Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.
Articolo 29
Il Collegio si riunisce, al più presto, ogniqualvolta lo convochi il Consiglio Direttivo, per decidere su una richiesta di radiazione di un socio, o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole composizione ai sensi dello Statuto.
La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona.
Articolo 30
Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da un altro Probiviro effettivo con le funzioni di Segretario; quest’ultimo ha l’incarico di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.
Articolo 31
Alle riunioni del Collegio tutti i membri effettivi hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
Articolo 32
Ogni membro del Collegio che abbia totalizzato più
di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, è
passibile di diffida, da parte del Collegio, ed il ripetersi
dell’infrazione dà la facoltà al suddetto Organo
di procedere alla radiazione dall’incarico.
Al Probiviro effettivo radiato o dimissionario subentra
automaticamente il Probiviro supplente che in sede di nomina ha
ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non ci sia alcun
Probiviro supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta
del Collegio dei Probiviri, convoca con urgenza l’Assemblea
ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo
Probiviro.
Articolo 33
Per la validità della riunione è
richiesta la presenza di almeno due Probiviri effettivi, ivi incluso
il Presidente (o il Vice-Presidente).
Tutte le decisioni verranno prese, in Camera di Consiglio,
mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto. Il
Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità,
avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione.
La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della
riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il
Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma
e lo fa firmare al Presidente (della riunione). La decisione viene
comunicata immediatamente e direttamente agli interessati.
Articolo 34
Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.
Articolo 35
Nel caso di approvazione da parte dell’assemblea di una commissione elettorale e in assenza del Collegio dei Probiviri, l’assemblea stessa dovrà provvedere seduta stante alla nomina della commissione elettorale (3 membri) che, in collaborazione con il CdD dovrà nel termine di 45 giorni provvedere alle candidature, alle elezioni e alla ratifica delle stesse con opportuna assemblea. Nel caso di esistenza del Collegio dei Probiviri sarà quest’ultimo a svolgere il compito di commissione elettorale come previsto dall’art. 21 dello statuto, sempre nel termine di 45 giorni, assemblea di ratifica compresa.
Articolo 36
Nel caso di candidatura a Presidente, membro del
Direttivo o Revisore dei Conti da parte di un membro del Collegio dei
Probiviri, tale candidatura sarà ritenuta incompatibile e
quindi il candidato dovrà dimettersi dalla commissione
elettorale e dovrà essere rimpiazzato da un membro supplente.
Nel caso non ce ne fosse un numero sufficiente al rimpiazzo si dovrà
indire una assemblea per nominare una commissione elettorale.
Non presenta incompatibilità invece se un membro del
Collegio dei Probiviri ripresenta la sua candidatura, ma non potrà
farlo per più di due mandati come previsto dall’art. 21
dello statuto.
Articolo 37
L’attività dell’Associazione è
articolata in unità denominate settori. Il settore che per
propria natura costituisce un’entità non necessariamente
permanente, è finalizzato al conseguimento degli obiettivi
fissati da un progetto.
La nascita di un settore è decisa, su parere del Consiglio
Direttivo, dal Presidente che ne nomina il responsabile e fissa i
limiti entro i quali si definisce l’attività.
Il settore è retto da un Caposettore nominato dal
Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Caposettore è tenuto a:
- organizzare con regolarità le attività di studio e
ricerca,
- organizzare le riunioni di settore con cadenza regolare,
- presentare al Consiglio Direttivo i programmi di attività e
i resoconti conclusivi rispettivamente all’inizio ed alla fine
di ogni anno sociale.
- La rimozione di un Caposettore può essere decisa dal
Presidente in presenza di:
- richiesta presentata da almeno 4/5 dei componenti il settore,
- mancato adempimento dei compiti previsti,
- mancato rispetto delle norme statutarie e di regolamento del GATC.
Articolo 38
Il Consiglio Direttivo può istituire appositi Uffici affidati a responsabili nominati dal Presidente.
Articolo 39
All’atto della nomina, il Presidente, i
membri del CD, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio
dei Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di
ineleggibilità e/o di decadenza. A norma dell’ art. 2382
del C.C. costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza:
interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporti
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
A norma dell’art. 2399 del C.C. costituiscono cause di
ineleggibilità e/o decadenza per i componenti del Consiglio
dei Revisori dei Conti, oltre a quelle summenzionate all’art.
2382 del C.C., rapporti di matrimonio, parentela o affinità
entro il quarto grado con gli amministratori, nonché rapporti
di lavoro subordinato con l’associazione.
Si precisa che per parente s’intende un consanguineo
(nonno/a, padre, madre, figlio/a, ecc.); per affine si intende un
parente della moglie o marito (suocero/a, genero, nuora, ecc.)
Articolo 40
Tutte le delibere prese in CD devono essere formalizzate e comunicate per iscritto alla segreteria, al Tesoriere, ai Consiglieri assenti ed ai Revisori dei Conti.
Articolo 41
Tutti i pagamenti a terzi o rimborsi spese ai soci dovranno essere autorizzati per iscritto dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o dal tesoriere. Tale autorizzazione può essere apposta direttamente sulla fattura, ricevuta fiscale o nota spese presentate.
Articolo 42
Su istanza scritta del 5% dei Soci presentata al Presidente può essere richiesta una proposta di modifica al regolamento da sottoporre per l’approvazione all’assemblea.
Il Segretario
Il Presidente