In principio era ... il "NEFAS"

Nascita del Diritto Romano

Quante volte abbiamo sentito, letto o pronunciato la parola "nefasto" ignorando che essa rappresenta, in realtà, il primo segno di quel diritto romano che, ancora oggi, informa in misura decisamente rilevante il nostro ordinamento giuridico.

L'etimologia del termine deriva, infatti, dal latino nec fas cioè "non fare". Le prime leggi osservate dal popolo romano furono leggi divine, direttamente emanate dagli dei (numina) ed il nefas (divieto) rappresentò la sfera di quelle attività che le divinità avevano deciso di proibire agli uomini.

In contrapposizione a tali dettami si venne conseguentemente a dilineare l'ambito del fas cioè del lecito, rappresentato dai comportamenti consentiti ai mortali.

Conferma di tale differenziazione la si trova, ad esempio, nel fatto che a Roma si operava una netta distinzione tra dies fasti, giorni nei quali era consentito l'amministrazione della giustizia e dies nefasti in cui, tale esercizio era impedito.

E' opportuno inoltre evidenziare come il concetto di attività lecita fas non fu espressione diretta e immediata della volontà divina (come era accaduto per il nefas), ma rappresentò una conseguenza indiretta di essa: volle cioè indicare l'ambito di libertà che i numina (gli dei) lasciavano agli uomini e venne quindi a coincidere con l'espressione stessa della volontà umana.

In questa nuova categoria del fas si delinearono talune norme di condotta, a loro volta originate da consuetudini e convenzioni osservate dagli antenati in seno alle varie comunità gentes: erano i cosiddetti mores maiorum (usanze, costumi abitudini degli antenati che, con la morte, erano entrati a far parte delle divinità.

Tali norme costituirono l'embrione di quel sistema che, successivamente, si denominò ius (diritto) e che rap resentò l'evoluzione del fas-nefas: sorsero così nuovi comandi in grado di dare ordine alle relazioni sociali.

Il nucleo più antico di tale ius venne a coincidere con quel ius Quiritium rappresentato dai mores maiorum riconosciuti da tutte le gentes e non soltanto da ciascuna di esse nel proprio ambito ius gentilicium, come, fino ad allora, era accaduto.

In particolare, la struttura delle gentes era assimilabile a quella di un organismo politico a base parentale per cui i membri delle stesse erano in primis tutti i discendenti maschili dei capostipite (assoggettati alla sua podestà) e, in secondo luogo coloro che, pur non essendo discendenti dal pater gentis, erano, comunque, entrati a far parte della sua sfera di podestà (si denominarono gentiles, nel senso di aggiunti al capostipite).

Lo ius Quiritium interpretò, pertanto, l'ordinamento giuridico dei Quirites o (patricidi), capace di unificare i sommi principi e creare una direttiva unica, in particolare per quanto atteneva le attribuzioni del pater familias.

Le materie che non facevano parte del ius Quiritium furono invece regolate dai "patti" (foedera) o delle leggi (leges) ed avevano come oggetto il governo della città, cioè i cosiddetti rapporti pubblici. Tali ordinamenti furono considerati, per lungo tempo, esterni e subordinati nel senso che non potevano modificare quanto stabilito dallo ius Quiritium.

Concludendo, l'originario fas-nefas fu identificato, nel tempo, con la lex divina e lo ius con la lex umana, pur riconoscendo lo stretto legame di quest'ultimo con il concetto religioso del fas.

Bruno Melfi

Ottobre 2001

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