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Il matrimonio nel mondo greco-romanoImmaginiamo, per un attimo, di essere padroni del tempo e di poterlo ripercorrere a ritroso sino a trovarci ad assistere, prima, ad un matrimonio celebrato nell'antica Grecia e, successivamente, nella Roma dei Cesari. Sia nell'uno che nell'altro caso l'evento matrimoniale obbediva a particolari regole e rituali che non potevano in alcun modo essere disattesi. Caliamoci quindi, come prima tappa, nella realtà storica dell'epoca e constateremo che il matrimonio in Grecia rappresentava l'attuazione di un triplice dovere nei confronti:
Risultava, infatti, oltremodo difficile per i giovani riuscire ad intrattenere rapporti che potessero far sorgere solidi legami sentimentali in una società in cui la donna conduceva una vita ritirata tra le mura domestiche. Lo sposalizio era preceduto da una promessa solenne fatta normalmente dal padre o da chi ne facesse le veci, con la quale si stabiliva l'ammontare della dote dote che non diventava di proprietà del marito cui, invece, spettava il solo usufrutto. Il periodo ritenuto più opportuno per lo svolgimento delle nozze era la stagione invernale e, precisamente, quello corrispondente al nostro mese di gennaio che, in Grecia si identificava con Gamelione (da gàmos, cioè nozze). Il giorno delle nozze lo sposo e la sposa facevano il bagno in acqua attinta presso particolari fonti sacre, diverse a seconda del luogo di svolgimento del matrimonio. Dopo tale solenne cerimonia, seguiva un banchetto in casa della sposa in cui, però, le donne sedevano separate dagli uomini. Terminato il banchetto, sul far della sera, la sposa avvolta in un velo, veniva condotta alla presenza dello sposo (entrambi cinti di corone di fiori e profumati con unguenti) per prendere posto su di un carro accanto a lui e ad un parente prossimo. Un gran numero di portatori di fiaccole precedeva e seguiva gli sposi. Il corteo tra inni, acclamazioni e canti dedicati agli Dei, accompagnato dal suono di flauti e cetre, si recava presso la casa dello sposto dove venivano offerte, in segno di buon augurio, diverse focacce di sesamo. La sposa quindi, sempre avvolta nel velo, veniva condotta nella camera da letto. Dopo le nozze, di norma il giorno successivo, la sposa, non più velata, riceveva i doni dal marito, dai parenti e dagli amici. Trasferiamoci adesso, idealmente, a Roma ove lo ius connubi, la capacità cioè di contrarre matrimonio valido fu concesso, in origine solamente ai cittadini appartenenti alla medesima classe. Innovando in materia, la Lex Canuleia del 445 a.C. ritenne valido anche il matrimonio celebrato tra patrizi e plebei, principio questo che, sotto l'imperatore Caracalla venne esteso a tutto l'impero. L'etimologia della parola "matrimonio" e cioè matris munus (compito della madre) voleva indicare non tanto la prerogativa di mettere al mondo la prole nello ambito del matrimonio, ma soprattutto racchiudeva una valenza giuridica volendo significare che solamente i figli nati a seguito del matrimonio potevano essere considerati legittimi. La condizione della donna romana era comunque di gran lunga migliore di quella greca, infatti godeva di una maggiore libertà, essendole consentito di uscire di casa avere incontri con amiche, accompagnare il marito ai banchetti e persino rientrare a casa molto tardi. In genere il matrimonio era preceduto dal fidanzamento sponsalia: i rispettivi padri (dello sposo e della sposa) procedevano cioè alla reciproca promessa di matrimonio. Tre erano i modi secondo cui si Potevano celebrare i matrimoni presso i romani:
A queste tre forme se ne aggiunse un'altra detta sine manu, databile nella fase finale della repubblica e diffusasi nella età imperiale. Era un matrimonio fondato sul semplice consenso maritalis affectio, in cui la donna restava sotto la patria potestas del padre e conservava i diritti successori della propria famiglia. Diversamente dai Greci i Romani preferivano, quale periodo più adatto alle nozze, non il mese di gennaio ma la seconda metà di giugno, escludendo in quanto di cattivo augurio, il mese di maggio, la prima metà giugno, tutte le calende, le idi ed i dies nefasti (giorni in cui cioè non si poteva amministrare la giustizia).
Il marito accogliendola in casa, le chiedeva quale fosse il suo nome e la donna rispondeva con la formula ubi tu Caius ego Caia, attestando di voler legare il proprio destino a quello dello sposo. Il giorno dopo le nozze il marito offriva un altro pranzo (detto repotia) ed in quella occasione parenti ed amici offrivano regali. Oltre alla citata Lex Canuleia, ulteriori fonti normative ebbero per oggetto la materia matrimoniale, quali ad esempio: la Lex lulia de adulteriis coercendis (18 a. C.) che intese perseguire come crimine contro il buon costume ogni sorta di unione extramatrimoniale sia nella forma generica dello stuprum, sia in quella specifica di adulterium (stuprum con donna sposata) e d'incestum (stuprum con parenti ed affini); la Lex lulia de maritandis ordinibus che, unitamente alla Lex Papia Poppea (9 d.C.) perseguì lo scopo di combattere la diminuzione dei matrimoni e delle nascite. Veniva infatti sancito l'obbligo di contrarre matrimonio (per gli uomini tra i 25 ed i 60 anni e, per le donne tra i 20 ed i 50). I contravventori (coelibes) subivano talune limitazioni di diritto successorio e veniva loro proibito l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto sopra testimonia che a Roma l'istituto del matrimonio godeva di altissima considerazione e di conseguente tutela legale. Ciò probabilmente scaturiva dalla enorme e vitale importanza per l'apparato statale di poter disporre del necessario numero di cives in grado di assicurare le conquiste e la difesa dei confini. Bruno Melfi Gennaio 2003 |
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