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Le magistrature della Respublica RomanaVerso la metà del IV sec a.C, venuto meno l'esclusivismo patrizio degli ordinamenti giuridici e sociali romani, ebbe inizio un nuovo periodo storico, definito della "respublica romana nazionale" (IV-I sec. a.C.), in cui si realizzò una nazionalità romana intesa come comunità spirituale e ideale prima ancora che materiale e fisica. Tutti i membri del popolo romano, anche se non patrizi, meritarono la qualifica di "civis romanus" e, con ciò, la garanzia di un minimo di partecipazione al governo della respublica. Tale partecipazione avveniva attraverso l'investitura delle varie "magistrature" che individuavano sia le persone fisiche titolari delle funzioni (console, pretore ecc..) sia gli uffici preposti all'assolvimento di specifici incarichi. Si trattava di cariche elettive, la cui durata era limitata nel tempo (di norma annuale), collegiali e gratuite. Ad esse erano collegate le cosiddette "potestà magistratuali" distinte in ''potestas" ed "imperium". La prima potestas era comune a tutte le magistrature mentre la seconda imperium veniva riservata a quelle che si ricollegavano alla funzioni di comando dell'esercito consules, preatores, dictatores. Nella sfera della potestas rientravano, ad esempio lo "ius edicendi" (diritto di emanare editti) e lo "ius agendi cum patribus" (diritto di convocare il senato), ma era nell'imperium che si realizzava la più alta estensione dell'autorità dello Stato. I magistrati titolari dell'imperium (detti "cum imperio") potevano infatti assumere il comando dell'esercito, procedere alla coercizione dei cittadini recalcitranti ed avere altresì diritto alla scorta dei "lictores" (il cui nome variava secondo l'importanza della magistratura). In caso di conflitto tra "imperium" e "potestas" era il primo a prevalere per cui il magistrato "cum imperio" aveva il diritto di vietare al magistrato "sine imperio" il compimento di atti inerenti la sua carica. L'esame in dettaglio delle magistrature ci porta a distinguerle innanzitutto in "rnagistrature patrizie" e "magistrature plebee". Ulteriore motivo di caratterizzazione era costituito da particolari segni esteriori che attenevano al rango delle stesse, come ad esempio la "sella curule" (sedia priva di spalliera, pieghevole con le gambe ricurve incrociate) che, nelle pubbliche riunioni poteva essere usata solo da taluni magistrati detti pertanto "curules". Altro elemento indicativo del rango magistratuale era la "toga praetexta" (toga bianca con una lista di porpora). Da un punto di vista gerarchico e
quindi di maggiore o minore rilevanza sociopolitica, le
magistrature si distinguevano, in ordine d'importanza
in: consolato, Attribuzioni e prerogative delle stesse si possono, così di seguito sintetizzare: CONSOLATO Magistratura patrizia, cum imperio, curule, costituita da due consoli che entravano in carica nella metà di Marzo, con durata annuale, alternandosi ogni mese nell'esercizio degli affari. I consoli presiedevano il Senato e le Assemblee del popolo, avevano titolo, durante il mese di carica, alla scorta di 12 littori coi fasci, nei quali, fuori Roma, erano inserite le scuri. CENSURA Magistratura patrizia, curule, sine imperio. I censori erano due, nominati tra i più insigni cittadini che avevano esercitato il consolato. Attribuzioni dei censores erano il censimento dei cittadini, la sorveglianza sui costumi, la scelta dei nuovi senatori ed alcune attribuzioni finanziarie. A differenza degli altri magistrati indossavano una toga rosa (purpurea) ma non avevano titolo alla scorta di littori. PRETURA Magistratura patrizia, curule, cum imperio istituita nel 367 a.C., fu riservata in origine ai patrizi ed inizialmente rappresentò un'appendice della magistratura dei consules (il Il praetor" rimpiazzava il console in caso di assenza). Successivamente fu concesso ai plebei di accedere a questa carica. Le attribuzioni erano principalmente di carattere ,iuridico (esercizio della "iuris dictio") cioè l'amministrazione della giustizia, demandata a due importanti figure di magistrati: il praetor urbanus" competente per le cause insorte tra cittadini romani ed il "preator peregrinus" che aveva il compito di dirimere le questioni di diritto tra gli stranieri ed i cittadini romani. In via eccezionale potevano anche comandare un esercito ed avevano titolo alla scorta di due littori in città e sei in provincia. EDILITA' In realtà si trattava di due magistrature distinte che confluivano in una: l'edilità patrizia aediles curules e l'edilità plebea aediles plebis. I compiti erano quelli inerenti l'amministrazione della polizia urbana in genere (sorveglianza di edifici pubblici, strade, mercati ecc ... ). Erano anche i custodi del Tempio di Cerere dove veniva conservato l'archivio della plebe unitamente alla raccolta dei plebisciti e dei senatoconsulti. TRIBUNATO DELLA PLEBE Magistratura plebea eletta dal Il concilio plebis", le cui attribuzioni consistevano nel presiedere i "concilia plebis", tutelare i diritti della plebe contro i possibili soprusi di magistrati patrizi. Durante la loro carica erano inviolabili e non potevano essere accusati. Potevano citare davanti al popolo e persino arrestare il magistrato che abusasse del suo potere. Avevano diritto di veto contro le decisioni del Senato nocive degli interessi della plebe. QUESTURA Magistratura minore non curule e sine imperio di origine oscura, derivata, probabilmente, dall'uso dei consoli di proporre persone di fiducia alla gestione dell'erario. Fu considerata il primo gradino del "cursus honorum" ed ebbe come insegne una borsa porta denaro ed un bastoncello. Si ricorda un "quaestor Ostiensis" che, nel porto di Ostia aveva l'incarico di sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Concludendo questo breve excursus è opportuno evidenziare come accanto alle varie magistrature esaminate, dette "ordinarie" ne fosse prevista una "straordinaria", da attivare in circostanze del tutto particolari: la "dittatura". Il "dictator" era nominato dal Senato in caso di estremo pericolo su proposta dei consoli o veniva scelto tra i senatori che avevano esercitato il consolato. La carica non poteva durare oltre i sei mesi e, durante tale periodo, tutte le altre magistrature cessavano il loro ufficio e si attenevano agli ordini dei dittatore. Aveva titolo a 24 littori con fasci muniti di scure anche in Roma. In sua assenza era sostituito dal suo aiutante detto "magister equitum". Bruno Melfi Gennaio 2002 |
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